APE per annunci immobiliari
La normativa nazionale (direttiva 2009/28/CE recepita in Italia con il DLgs n.28 del 3 marzo 2011) prevede che tutti gli annunci pubblicitari per la vendita degli immobili (e "trasferimento a titolo oneroso") debbano riportare, a partire dal 1ºgennaio 2012, l’Indice di Prestazione Energetica (IPE), valore che esprime il consumo di energia primaria dell’unità immobiliare (in kWh/m2anno). Ogni regione può inoltre recepire tale normativa attraverso una Legge Regionale che entra in vigore solo a seguito della promulgazione di una Delibera della Giunta Regionale (DGR). A tale proposito la Regione Lombardia, attraverso la Deliberazione IX/2555 ha deliberato di approvare, in attuazione dell’art. 9, comma 1, lettera d), della LR 24/2006, come modificato dall’art. 17, comma 1, lettera d) della LR 3/2011, l’obbligo di inserire (sempre a decorrere dal 1º gennaio 2012) in tutti gli annunci immobiliari (pubblicati su riviste, quotidiani, siti Internet o trasmessi alla radio, tv,..) di vendita o locazione di singole unità abitative, oltre all’indice di prestazione energetica anche la classe energetica, che rappresenta un modo molto semplice per valutare l’efficenza energetica di una unità immobiliare. In pratica ogni immobile posto in vendita o in locazione dovrà essere preventivamente dotato dell’ attestato di certificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, che riporta una valutazione sui consumi energetici per il riscaldamento invernale.
Differenze tra la normativa nazionale e quella della Regione Lombardia
Rispetto alla normativa nazionale la Lombardia ha esteso l’obbligo di cui sopra anche a tutte le unità immobiliari in locazione con contratti aventi durata superiore a 31 giorni. Inoltre non viene richiesto di indicare solo l’IPE (Indice di Prestazione Energetica), ma anche la classe energetica. Sanzioni pecuniare (da 1000 a 5000 euro) sono previste in caso di inadempienza alla normativa, a carico di colui che ha inserito l’annuncio. Sono infine escluse dall’obbligo gli appartamenti privi di impianti termici "o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale". Sono considerate prive di impianti quelle dotate di stufe, caminetti, radiatori individuali, apparecchi per il riscaldamento ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari, purchè la somma delle potenze nominali termiche sia contenuta entro 15 kW.
Circolare della direzione generale Energia, ambiente e reti (21/12/2011)
In merito alla pubblicazione degli annunci commerciali, la circolare della direzione generale Energia ha fornito ulteriori indicazioni:
- gli annunci di cui è stata concordata la pubblicazione prima del 1º gennaio 2012, o anche rinnovati automaticamente dopo questa data, non debbono riportare l’indice e la classe energetica. Occorre percorrere "a ritroso" la catena contrattuale per dimostrare che l’annuncio è stato "acquistato" o "consegnato" prima della fine dell’anno, anche se l’effettiva pubblicazione avviene nel 2012;
- per i cartelli vendesi o affittasi appesi prima del 1º gennaio 2012 ai portoni, se non si vuole riportare i dati energetici, occorre inviare al Comune una dichiarazione entro il 31 dicembre 2011;
- se l’immobile in compravendita o locazione è fuori dal territorio regionale, le leggi locali non valgono.
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